Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

rilevamento di presenza con RIFD

?

?

E’ legittimo un sistema di rilevamento??di presenza, in entrata e in uscita, basato su tecnologia?a radiofrequenza (RFID).?Nel caso in esame l’azienda aveva regolarmente effettuata un’informazione??preventiva ai lavoratori.?Inoltre l’acquisizione dei dati?riguarda in maniera esclusiva l’orario d’ingresso e di uscita dei dipendenti.

GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI – Provvedimento 01 marzo 2012, n. 81

VISTO il ricorso presentato il 23 novembre 2011 nei confronti di CISA S.p.A. con il quale …, dopo l’introduzione di “un nuovo sistema di rilevamento delle presenze a radiofrequenza (RFID)” da parte dell’azienda resistente di cui ? dipendente, nel richiamare quanto gi? chiesto con l’interpello preventivo, si ? opposto all’ulteriore raccolta di dati personali che lo riguardano mediante tale sistema, ritenendolo in violazione delle disposizioni in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori e di quelle in materia di protezione dei dati personali e ha chiesto la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della societ? resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 1? dicembre 2011 con la quale questa Autorit?, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato, nonch? l’ulteriore nota del 20 gennaio 2012 con cui, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, ? stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria datata 16 dicembre 2011 con la quale la resistente nel dichiarare di aver informato i dipendenti dell’introduzione “del nuovo sistema di rilevamento delle presenze dei lavoratori mediante sistema di prossimit? a radiofrequenza (RFID)” gi? in data 10 giugno 2011, “mediante affissione in bacheca” della descrizione di tale nuova modalit? (nota di cui la societ? ha allegato copia), ha precisato, tra l’altro, che “la timbratura con terminali a prossimit? rileva le sole informazioni pertinenti e non eccedenti ossia il codice del cartellino e l’orario di ingresso e di uscita” e ci? – “come nel precedente sistema a timbratura” per la verifica dell’esatto adempimento della prestazione, la “commisurazione dell’importo della retribuzione, anche per lavoro straordinario, o dei premi da corrispondere, la quantificazione di ferie e permessi”; rilevato che la resistente, nel descrivere il sistema in questione ha altres? precisato che “la lettura del dispositivo necessita una distanza minima tra il badge e il lettore, oltre la quale non ? possibile rilevare il movimento di entrata o uscita del dipendente” e che lo stesso “conferma la transazione mediante un suono e la visualizzazione a display di una risposta scritta”;

VISTE le note pervenute il 21 e il 30 dicembre 2011 e la memoria del 5 gennaio 2012 con cui il ricorrente, nel contestare la validit? della memoria fatta pervenire dalla resistente, riportando la stessa in calce “una firma senza alcuna specifica indicazione delle generalit? di colui il quale ha sottoscritto il documento”, ha ribadito le istanze gi? avanzate;

VISTA la nota datata 31 gennaio 2012 con la quale la societ? resistente ha inoltrato copia della precedente nota con sottoscrizione autenticata del direttore responsabile delle risorse umane che l’ha sottoscritta;

VISTA la nota datata 11 febbraio 2012 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, ritenendo comunque non idonea l’informativa resa dalla societ?;

RILEVATO che il trattamento dei dati personali effettuato dalla societ? resistente per mezzo del sistema di rilevamento delle presenze a radiofrequenza (RFID) inserito nel badge del ricorrente non risulta effettuato in violazione di legge; rilevato infatti che, sulla base della documentazione acquisita in atti, la resistente – che risulta aver provveduto ad informare i lavoratori circa le modalit? di funzionamento di tale sistema – non risulta raccogliere dati personali eccedenti rispetto alle finalit? di gestione del rapporto di lavoro, essendo raccolti esclusivamente i dati relativi all’entrata o all’uscita del lavoratore, non pi? attraverso la “timbratura manuale” prevista dal precedente sistema, ma attraverso l’accostamento dell’attuale badge al lettore, il quale segnala, in modo evidente, la registrazione dei dati medesimi ed evita pertanto la raccolta di dati all’insaputa del lavoratore;

RITENUTO alla luce di ci? di dover dichiarare infondato il ricorso avanzato dal ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Tutto ci? premesso

Il Garante:

 

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento pu? essere proposta opposizione all’autorit? giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

fonte: www.garanteprivacy.it/

a cura di T. C. e S. M.