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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 aprile 2012, n. 6360
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell’art 380-bis c.p.c.
1. La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta contro l?Inps da A.U. e altri cinque lavoratori, diretta alla rivalutazione dei contributi pensionistici per esposizione a fibre aerodisperse di amianto , ex art. 13, comma 8,L. n. 257/1992.
La Corte di merito dava rilievo ai risultati della c.t.u. espletata dai dott. B. e C., ritenuta estremamente approfondita e basata sulla letteratura in argomento, che aveva escluso per tutti e sei i ricorrenti la sussistenza del requisito della esposizione ultradecennale all’amianto oltre la soglia desumibile dalla norme prevenzionali (10 fibre/litro), stante la presenza di periodi lavorativi in cui l’esposizione era rimasta al di sotto della soglia utile. L’altra consulenza, quella eseguita dai consulenti C. e S., aveva attribuito ai lavoratori pi? di 10 anni di esposizione utile esclusivamente sulla base di una media ponderata della generale esposizione nel corso degli anni (e in effetti per il ricorrente non era stata rilevata l’ultradecennalit? dell’esposizione neanche in base a tale pi? favorevole criterio).
2. L’U. ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 13 sopra citato, dell’art. 24 del d.lgs. n. 277/1991 e degli artt. 3 38 Cost. (primo motivo) e omessa o insufficiente motivazione, con riferimento anche all’art. 421 c.p.c. (secondo motivo).
L’Inps non si ? costituito. Il ricorrente ha depositato memoria nell’ambito del procedimento camerale.
3. Il ricorso, con il suo primo motivo, censura la sentenza impugnata per il fatto che la stessa abbia ritenuto inammissibile, ai fini dell’integrazione del requisito dell’esposizione ultradecennale all’amianto in misura superiore alla soglia ritenuta ricavabile dal sistema normativo, il ricorso al criterio della “spalmatura”, ovvero della media ponderata su tutto il periodo di esposizione (criterio adottato invece dal giudice di primo grado). In particolare si contesta il ricorso alla considerazione non solo del criterio dei 10 anni e delle 8 ore, richiamati dalla legge, ma anche di quello dell’anno.
Il motivo appare qualificabile come manifestamente infondato in relazione alle precisazioni fornite sul punto dalla giurisprudenza e, in particolare, da Cass. n. 4650/2009, che ha enunciato il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ai sensi dell’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, occorre verificare se vi sia stato il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all’amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio ? riconosciuto per periodi di lavoro correlati all’anno.
4. Appare qualificabile come manifestamente infondato anche il secondo motivo, con cui si addebita al giudice di appello di non avere provveduto ad una rinnovazione della c.t.u. al fine di non far ricadere sull’attuale ricorrente l’errore in cui sarebbero incorsi soggetti qualificati a compiere i necessari accertamenti. In effetti non ? stata idoneamente censurata la motivazione del giudice di merito, che ha ritenuto che la prima c.t.u. fornisse un’adeguata ricostruzione degli elementi di fatto.
5. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla per le spese