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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell’odierna seduta del 24 gennaio 2013;
VISTO l’articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede il perfezionamento in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un apposito accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
VISTA la nota in data 17 dicembre 2012, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;
VISTA la lettera del 18 dicembre 2012, con la quale la predetta proposta è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
VISTA la nota in data 17 gennaio 2013, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola;
VISTA la lettera del 18 gennaio 2013, con la quale la predetta nuova versione è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome;
VISTA la nota in data 21 gennaio 2013, con le quale la Regione Toscana, Coordinatrice della Commissione istruzione, lavoro innovazione e ricerca, ha trasmesso l’avviso tecnico favorevole sulla predetta nuova versione del documento;
RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta, le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’accordo condizionato all’accoglimento delle richieste emendative contenute nel documento consegnato in seduta, Allegato sub A), parte integrante del presente atto;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fatto presente di ritenere accoglibili le predette richieste emendative;
RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta, il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ha richiamato l’attenzione sull’esigenza di disporre del tempo necessario per la valutazione dell’impatto finanziario dell’accordo di cui trattasi;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di accordo in oggetto, nella versione risultante dall’accoglimento delle richieste emendative di cui al predetto Allegato sub A), a condizione conclusione del procedimento valutativo in corso presso il Ministero dell’economia e delle Dicastero proponente acquisisca l’assenso del medesimo Ministero dell’economia e delle finanze
SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO
Considerati:
– il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni;
– la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante “Disciplina delle cooperative sociali”;
– il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 recante “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale” convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni;
– la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione” e in particolare l’articolo 18;
– il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1998, n. 142 che adotta il “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
– la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 luglio 1998, n. 92 recante “Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98”;
– il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
– la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modificazioni;
– il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
– la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
– il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 recante “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
– la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2003, n. 12 recante “Articolo 4 bis del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 inserito dall’art. 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. Modalità di assunzione e profilo sanzionatorio”;
– il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modificazioni;
– la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 novembre 2003, n. 37 “Adempimenti connessi all’assunzione di lavoratori e cessazione dei rapporti di lavoro sanzionatori”;
– la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 1 agosto 2005;
– a circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 4 gennaio 2007 recante “Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007) – Primi indirizzi operativi”;
– il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;
– la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento.
Tenuto conto che:
– nell’Intesa tra Governo, regioni, province autonome di Trento e Bolzano e parti sociali che adotta le “Linee guida per la formazione nel 2010” del 17 febbraio 2010 e nella successiva Intesa per il rilancio dell’apprendistato del 27 ottobre 2010 le medesime parti firmatarie si impegnano a definire un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l’utilizzo distorto dello strumento;
– la Commissione europea nel documento di lavoro “Un quadro di qualità per i tirocini”, presentato dalla Commissione il 18 aprile 2012 nell’ambito della comunicazione “Verso una ripresa fonte di occupazione” (COM(2012) 173 final), pone la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro in vista di una prossima raccomandazione del Consiglio;
Premesso che:
– al fine di qualificare l’istituto e di limitarne gli abusi, si concorda sui seguenti principi:
a) il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
b) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso;
– le parti si impegnano a definire politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro anche attraverso la predisposizione, nell’ambito del settore privato, di misure di incentivazione per trasformazione del tirocinio in contratti di lavoro;
– le parti si impegnano, a due anni a far data dal presente accordo e nell’ambito delle attività di monitoraggio previste al paragrafo 13 delle Linee guida, a verificare l’effettiva efficacia delle misure volte a sostenere i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro.
Il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
CONVENGONO QUANTO SEGUE
1. di adottare le “Linee guida in materia di tirocini”, Allegato 1), parte integrante del presente accordo;
2. che le regioni e province autonome, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data del presente accordo;
3. che le regioni e province autonome si impegnano a definire, con appositi accordi, disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto previsto nelle linee guida al paragrafo 9;
4. che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all’applicazione delle Linee guida nell’ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali;
5. che le disposizioni regionali attuative delle presenti Linee guida costituiscono la disciplina settoriale in materia a decorrere dalla data della relativa entrata in vigore, per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti inerenti le indennità di cui all’articolo 1, comma 34, lettera d), nonché le sanzioni amministrative di cui all’articolo 1, comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
6. che dall’applicazione delle presenti Linee guida non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Allegato 1
Linee guida in materia di tirocini
ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92
Premessa
1. Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie
2. Durata del tirocinio
3. Enti pubblici titolari
4. Soggetti promotori
5. Soggetti ospitanti
6. Modalità di attivazione
7. Garanzie assicurative
8. Comunicazioni obbligatorie
9. Modalità di attuazione
10. Tutorship
11. Attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite
12. Indennità di partecipazione
13. Monitoraggio
14. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
Premessa
a) I riferimenti europei
La Commissione Europea nell’ambito della strategia Europa 2020 pone la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale canale di inserimento nel mondo del lavoro.
Infatti, la promozione di tirocini di buona qualità viene considerata dalla Commissione un elemento rilevante per il conseguimento degli obiettivi della strategia di Europa 2020 perché favorisce un più facile inserimento nel mondo del lavoro e la mobilità geografica in particolare dei giovani.
Il documento “Un quadro di qualità per i tirocini”, presentato dalla Commissione il 18 aprile 2012 nell’ambito della comunicazione “Verso una ripresa fonte di occupazione”, avvia una consultazione pubblica finalizzata a raggiungere il necessario consenso in vista di una prossima raccomandazione del Consiglio. In questo quadro la Commissione ritiene necessaria la definizione di una Carta europea dei tirocini di qualità.
La Commissione auspica un “contratto di tirocinio europeo” che, come format unico di riferimento, dovrebbe indicare gli obiettivi professionali e di apprendimento, la durata e, se del caso, l’ammontare della retribuzione/compenso/indennità.
La Commissione valuta inoltre, che al termine del tirocinio dovrebbe essere consegnato al tirocinante un certificato indicante la durata e il contenuto formativo del tirocinio, le mansioni espletate, nonché le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.
L’Europa pone, inoltre, la necessità di prevedere una durata ragionevole per i tirocini.
Infine, la Commissione ritiene necessaria la trasparenza delle informazioni rispetto ai diritti e agli obblighi del tirocinante e del soggetto ospitante e, se i tirocini sono inseriti in percorsi formativi strutturati, dell’istituto di istruzione coinvolto.
b) I riferimenti normativi italiani e gli obiettivi delle Linee guida
La legge n. 92 del 28 giugno 2012, all’articolo 1, comma 34, prevede la stipula, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un accordo per la definizione di Linee-guida condivise al fine di fornire una cornice nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
– la revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
– la previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
– l’individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
– il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta.
Le presenti Linee guida sono da ritenersi in continuità con l’impegno già assunto da Governo, Regioni e Parti Sociali con la sottoscrizione dell’intesa per il rilancio dell’apprendistato dell’ottobre 2010, nel quale le Parti hanno concordato l’avvio di un percorso che avrebbe dovuto portare alla predisposizione di Linee guida nazionali in materia di tirocini al fine di combatterne gli abusi e, allo stesso tempo, sostenere il ricorso all’istituto dell’apprendistato come canale preferenziale di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani.
Le presenti Linee guida sono definite al fine di fornire un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e Province autonome al fine dell’esercizio delle rispettive potestà legislative e amministrative, sistematizzando quanto finora definito in materia dai diversi provvedimenti.
Il contenuto delle Linee guida indica taluni standard minimi di carattere disciplinare la cui definizione lascia, comunque, inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome di fissare disposizioni di maggiore tutela.
Non rientrano tra le materie oggetto delle presenti Linee guida:
a) i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
b) i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche;
c) i tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell’ambito dei programmi comunitari per l’istruzione e per la formazione, quali il Lifelong Learning Programme;
d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;
e) i tirocini estivi.
Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge 8 novembre 1991, n. 381, per le finalità dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della medesima legge.
Le presenti Linee guide contengono principi e criteri applicabili anche per i casi in cui il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione.
1. Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.
Sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini:
a) Tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;
b) Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali;
c) Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Le presenti Linee guida rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.
2. Durata del tirocinio
La durata dei tirocini formativi e di orientamento di cui al paragrafo 1, lettera a), non può essere superiore a sei mesi.
La durata dei tirocini di inserimento e reinserimento di cui al paragrafo 1, lettera b), non può essere superiore a dodici mesi.
La durata dei tirocini in favore di soggetti svantaggiati non può essere superiore a dodici mesi; nel caso di soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.
La durata massima prevista per le diverse tipologie si intende comprensiva delle eventuali proroghe.
Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini per le persone di cui alla lettera c) del paragrafo 1, le Regioni e le Province autonome potranno definire misure di agevolazione, nonché prevedere, al solo fine di garantire l’inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
3. Enti pubblici titolari
Fatti salvi gli aspetti eventualmente ricadenti nelle materie di potestà legislativa dello Stato, la regolamentazione in materia di tirocini è di competenza delle amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
4. Soggetti promotori
Le Regioni e Province Autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
I tirocini possono essere promossi, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati, individuati dalla normativa vigente, ferma restando la competenza di regioni e Province Autonome ad integrare e modificare l’elenco:
– servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;
– istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
– istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
– centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
– comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
– servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
– istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
– soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i..
II Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, promuove programmi/sperimentazioni che prevedono l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house.
5. Soggetti ospitanti
Sono soggetti ospitanti gli enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. Le Regioni e Province Autonome possono ulteriormente specificare le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante.
Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui al precedente punto 2.
I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici indicati successivamente.
Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, ovvero non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.
6. Modalità di attivazione
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini anche di diverse tipologie, deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome, da sottoscrivere da parte dei tre soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore) e strutturato secondo le seguenti sezioni:
– anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell’azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato del soggetto promotore;
– elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell’azienda (codici di classificazione ATECO) o dell’amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell’attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, sede prevalente di svolgimento, entità dell’importo corrisposto quale indennità al tirocinante;
– specifiche del progetto formativo: a) indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, ed eventuale livello EQF. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento ai Repertori regionali, ove definiti dalla Regione; b) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; d) competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento;
– diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore.
7. Garanzie assicurative
II soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione il rispetto dell’obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
Le Regioni e Province Autonome possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l’onere delle coperture assicurative.
La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo.
8. Comunicazioni obbligatorie
I tirocini di cui alle presenti Linee-guida, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180.
Il Tavolo tecnico del SIL, istituito in sede di Conferenza Unificata l’I 1 luglio 2002, definirà le modalità di trasmissione della convenzione e del progetto formativo congiuntamente alle comunicazioni obbligatorie.
9. Modalità di attuazione
Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio. In particolare i compiti del soggetto promotore sono:
– favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
– individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
– promuovere il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di monitoraggio;
– rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l’attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;
– contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e Provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
I compiti del soggetto ospitante sono:
– stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
– designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
– assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
– valutare l’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.
II numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome. Nelle more della definizione, possono ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati:
– le unità operative con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
– le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti non più di due tirocinanti contemporaneamente;
– le unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore.
Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo protezione internazionale di cui al paragrafo 1, lett. c).
Il tirocinante ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con il tutor.
In relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, si ritiene che in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali il tirocinio sia regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Le Regioni e Province Autonome possono, con appositi accordi, definire disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto sopra previsto.
Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.
10. Tutorship
Il soggetto promotore individua un referente o tutor che svolge i seguenti compiti:
– collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
– coordina l’organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
– monitora l’andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l’obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
– acquisisce dal tirocinante elementi in merito all’esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
– concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell’attestazione finale.
Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell’attuazione del piano formativo e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo II tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.
Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
– favorisce l’inserimento del tirocinante;
– promuove l’acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
– aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l’intera durata del tirocinio;
– accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.
Il referente o tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:
– definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento;
– garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero processo;
– garantire il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.
11. Attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite
Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto rilascia una attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite con riferimento, ove possibile, ad una qualificazione inserita nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92 del 2012, art. 4, comma 67, o, nelle more della sua istituzione, con riferimento al Repertorio definito dalla Regione e Provincia autonoma.
L’esperienza di tirocinio effettuata dovrà essere registrata sul Libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e secondo il modello adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 ottobre 2005. Le modalità di registrazione sono definite dalla Regione e Provincia autonoma.
Ai fini della registrazione dell’esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.
12. Indennità di partecipazione
Sulla base di quanto previsto all’articolo 1, commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio.
Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia, in relazione alla preponderante componente formativa della fase di avvio del tirocinio, si ritiene congrua un’indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque precettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio non viene corrisposta.
Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall’articolo 1, comma 36, della legge, e fatte salve successive norme di finanziamento le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell’anno precedente all’entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.
Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini per persone di cui al paragrafo 1, lettera e), le Regioni e le Province autonome potranno definire misure di agevolazione o sostegno, nonché prevedere, al solo fine di garantire l’inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell’indennità.
Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell’indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
13. Monitoraggio
Le amministrazioni titolari promuovono un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per le verifiche ex post degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove il monitoraggio e la valutazione del tirocinio nel quadro dell’attività di monitoraggio di valutazione della riforma del mercato del lavoro previste dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 2.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il supporto di Isfol e Italia Lavoro, predispone annualmente un report nazionale di analisi e monitoraggio dell’attuazione dei tirocini, sulla base dei dati disponibili a livello centrale e di quelli forniti annualmente dalle Regioni e Province Autonome.
14. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, le Regioni e Province Autonome si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.
A far data dalla entrata in vigore delle regolamentazioni regionali, ai sensi della legge n. 92/2012 e delle presenti Linee Guida, nel corso delle verifiche a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle sue articolazioni territoriali, se il tirocinio non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in materia di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92/2012, sempre a far data dall’entrata in vigore della regolamentazione regionale in materia, la mancata corresponsione dell’indennità comporterà una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.
Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le Regioni provvederanno, nell’ambito dei propri atti, ad inserire apposite norme riguardo i casi di inadempienza da parte dei soggetti promotori, nel rispetto delle norme nazionali in materia.