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Con il disegno di?legge?sulla riforma del lavoro ? stata intaccata in peggio la?Legge Biagi. Tanto che le nuove norme in discussione sono oggetto di esame e pesanti critiche da parte delle associazioni sindacali dei datori di lavoro, e dei consulenti del lavoro. Esaminiamo in particolare le modifiche al contratto a chiamata, previste all’ articolo 7. Detto contratto (chiamato intermittente o ?job on call?) ?
un contratto di lavoro subordinato mediante il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per un periodo di tempo determinato o indeterminato che viene utilizzato quando le esigenze aziendali lo richiedono nel rispetto del contratto individuale, della contrattazione collettiva o della?legge. Il contratto andr? stipulato per iscritto e dovr? interessare almeno un giorno di lavoro e pu? essere utilizzato per prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni e da lavoratori con pi? di 45 anni, anche pensionati e senza condizioni per periodi predeterminati (fine settimana, ferie estive, vacanze pasquali e natalizie). Le novit? del disegno di?legge?sono rappresentate principalmente dall’ obbligo di comunicare il contratto preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente. La sanzione amministrativa prevista va da 1 a 6 mila euro per ciascun lavoratore senza la possibilit? di applicare la diffida. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della?legge, saranno individuate ulteriori modalit? semplificate di comunicazione. Al comma 2 dell’ articolo 7 citato ? previsto che ?i contratti di lavoro a chiamata gi? sottoscritti alla data di entrata in vigore della?legge, che non siano compatibili con le nuove disposizioni cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della?legge?. In sintesi le modifiche che si propongono sono, per i datori di lavoro, peggiorative rispetto alla normativa vigente, con l’ inserimento di una nuova sanzione amministrativa elevata che si aggiunge a quelle gi? in vigore. Le conseguenze pratiche saranno un ulteriore freno alle assunzioni. Quanto invece al lavoro a progetto, l’ articolo 8 del disegno di?legge?della riforma del lavoro intende introdurre nuovi limiti operativi al contratto a progetto con modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In sostanza il legislatore stabilisce che il progetto deve essere ben specificato, come anche l’ obiettivo finale per il quale il datore di lavoro intende avvalersi del co.co.pro. Andr? subito evidenziato che il contratto a progetto era stato approvato per sostituire di fatto le collaborazioni coordinate e continuative note come co.co.co. che pur avendo ottenuto un notevole successo in termini occupazionali erano state contestate dai sindacati dei lavoratori. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione (cfr. art. 409 – n. 3 del cpc), devono essere riconducibili a uno o pi? progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. La norma ribadisce che il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non pu? consistere in una mera riproposizione dell’ oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’ organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’ esecuzione dell’ attivit? lavorativa. Il progetto non pu? comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente pi? rappresentative sul piano nazionale e deve indicare il risultato finale che si intende raggiungere. Le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine per giusta causa (art. 2119 c.c.) o per mutuo consenso. Il committente pu? altres? recedere prima della scadenza del termine anche qualora siano emersi profili di inidoneit? professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto (con onere della prova). Il collaboratore, a sua volta, pu? recedere prima della scadenza del termine dandone preavviso, nel caso che tale facolt? sia prevista nel contratto individuale di
assunzione. Salvo prova contraria del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto nel caso in cui l’ attivit? del collaboratore sia svolta con modalit? analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’ impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalit? che possono essere individuate dai
contratti collettivi di lavoro del settore. L’ individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento di validit? del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.