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Per le imprese sotto 10 dipendenti valutazione rischi autocertificata

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Pi? tempo alle piccole?imprese?per gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Con il decreto legge n. 57 del 12 maggio scorso (Gazzetta ufficiale del 14 maggio scorso), sono state pubblicate due proroghe delle attuali disposizioni contenute nel Dlgs n. 81/2008 (Tu sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) riguardanti i datori di lavoro che occupano fino a?10?lavoratori, e la prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gi? gestiti dalle ferrovie dello Stato. L’ articolo 29, comma 5, del Tu stabilisce che i datori di lavoro che occupano fino a?10?lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate da individuare con apposito decreto ministeriale. Nelle more dell’ emanazione di tale decreto e, comunque, fino al 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro avrebbero potuto autocertificare l’ effettuazione della valutazione dei rischi, senza dover elaborare il relativo documento. Poich? si avvicinava tale termine ed il decreto ministeriale non ? stato ancora emanato, ? venuto in soccorso il citato decreto legge il quale, modificando il contenuto del comma 5, ha ora stabilito che i datori di lavoro in questione possono continuare ad autocertificare l’ avvenuta valutazione dei rischi, che comunque ai sensi degli articolo 17/a e 28 del Tu deve essere sempre effettuata, pur senza elaborare il documento della sicurezza di cui al richiamato articolo 28. Tale deroga, che non si applica alle aziende che svolgono attivit? in particolari settori individuati nell’ articolo 31, comma 6 del Tu, operer? fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore dell’ emanando decreto ministeriale e, comunque, non oltre il nuovo termine fissato al 31 dicembre 2012. Diversa invece ? la proroga riguardante gli impianti ferroviari, le cui norme di sicurezza sono disciplinate dalla legge n. 191/1974 che, a sua volta, per alcune misure, si riporta ad altre disposizioni superate dal Tu. Tuttavia, per tali impianti, l’ articolo 3, comma 3, del Tu aveva fatto salve tali disposizioni fino all’ emanazione di un apposito decreto ministeriale, anch’ esso non ancora emesso, che avrebbe dovuto armonizzarle con quelle contenute nello stesso Tu. Decorso tale termine avrebbero trovato applicazione, in ogni caso, tutte le disposizioni del Tu senza alcuna eccezione. Ora, atteso che il decreto ministeriale non ? stato emanato ed al fine di evitare il vuoto normativo scaturente dall’ abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza nel settore in esame, l’ urgenza di scongiurare il rischio della sospensione dell’ operativit? di tale attivit?, determinata dalla espressa esclusione dell’ applicabilit? di alcune misure di sicurezza riguardanti i “luoghi di lavoro”, nonch? l’ impossibilit? di applicare le disposizioni tecniche previste nel Tu, incompatibili con gli standard tecnici di esercizio applicati, il decreto legge in esame ha procrastinato la deroga in questione fino alla emanazione del decreto ministeriale ma escludendo il termine finale precedentemente stabilito. In tal modo continuano ad applicarsi le disposizioni derogatorie previste dal citato articolo 3, comma 3, del Tu.