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Dal prossimo 18 luglio la riforma Fornero (legge 92/2012, pubblicata al supplemento ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2012), diventer? a tutti gli effetti una legge dello Stato e il mercato del lavoro dovr? adeguarsi alle tante innovazioni previste. I soggetti che dovranno adattarsi con maggiore rapidit? sono i datori di lavoro.

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Il legislatore, almeno in parte, ha fissato delle decorrenze differite per alcune norme e il pacchetto dedicato al contratto a termine, per esempio, entrer? in vigore dal 18 luglio. Da allora bisogner? ripensare dalle fondamenta il sistema di gestione del contratto, cercando di utilizzare al massimo il primo rapporto privo di causale, valorizzando le proroghe e gestendo i lunghi periodi di attesa che devono separare i rinnovi contrattuali con turnazioni mirate. Queste complicazioni potrebbero essere gestite anche facendo ricorso al lavoro somministrato ma bisogner? evitare di cadere in alcune trappole, come la norma che esonera dalla causale anche tale rapporto. La disposizione ?

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scritta molto male e, quindi, potrebbe creare problemi applicativi; sarebbe pi? prudente usare le regole tradizionali della riforma Biagi, oppure quelle approvate a febbraio con il Dlgs 24/2012, che gi? danno uno spazio adeguato di flessibilit?. Termini di entrata in vigore molto complessi sono previsti per i contratti formativi. Il contratto di inserimento scompare solo dall’ 1 gennaio 2013, mentre le nuove regole sull’ apprendistato entrano in vigore in momenti diversi: l’ obbligo di conferma di una quota di apprendisti come condizione per assumerne nuovi ? subito applicabile a partire dal 18 luglio. Tuttavia, la percentuale di conferme viene fissata fino al 18 luglio 2015 al 30%, e solo dopo tale data sale al 50 per cento. Invece il nuovo limite quantitativo di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati si potr? utilizzare solo dall’ 1 gennaio 2013. Queste innovazioni, unite alla grande semplificazione portata dal Testo unico del 2011, faranno crescere il ricorso al contratto ma per cogliere l’ opportunit? sar? necessario programmare un numero adeguato di conferme. Non brilla per chiarezza il regime transitorio del lavoro a progetto. La legge spiega che le nuove regole contro gli abusi saranno immediatamente applicabili per i nuovi contratti, ma non dice cosa accade ai precedenti. L’ entrata in vigore della riforma, in ogni caso, imporr? una maggiore attenzione alla redazione dei progetti, che dovranno essere specifici e non interessare l’ oggetto sociale dell’ impresa. Per quanto riguarda le partite Iva, i nuovi contratti saranno soggetti da subito alle nuove regole pensate per contrastare gli abusi, mentre i contratti stipulati prima di tale data potranno restare immuni dalla riforma sino al 18 luglio del 2013. Quindi le imprese dovranno subito adeguarsi, evitando di agire come committenti unici, cercando di non stipulare contratti di durata superiore agli otto mesi e verificando che le consulenze sono rivolte a persone dotate di professionalit? elevate o specifiche. Ancora diverso il regime per l’ associazione in partecipazione, che scomparir? dal 18 luglio dal panorama legislativo salvo ipotesi residuali (i contratti certificati potranno restare in vita sino alla loro scadenza naturale). Per i contratti in corso, invece, si verificher? le perdita immediata di efficacia. Rispetto ai licenziamenti, infine, la legge non prevede uno specifico regime transitorio; l’ elemento discriminante per definire il regime applicabile dovrebbe essere la data di intimazione del recesso. Quindi, tutti i licenziamenti intimati a partire dal 18 luglio 2012, saranno soggetti al nuovo articolo 18, al pari delle cause promosse da tale data; prima di allora, varr? ancora il vecchio regime. La nuova normativa imporr? un’ attenzione ancora maggiore rispetto al passato sui motivi del recesso: non solo i motivi disciplinari, ma anche quelli economici.