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DIRITTO AL TRASFERIMENTO EX L. 104

Il diritto al trasferimento non sussiste solo al momento della scelta della prima sede di lavoro ma anche nel corso dell’attivita’ lavorativa laddove sopravvengano eventi morbosi comportanti l’esigenza di assistenza continua in favore di familiare entro il 2° grado di parentela o affinità. Il vincolo posto dalla norma, che il trasferimento sia attuato “0ve possibile” deve essere inteso nel senso che una volta verificata la sussistenza dei presupposti (adeguatoa certificazione sanitaria), il diritto può non essere soddisfatto solo nel caso in cui ci siano oggettive circostanze impeditive. quali la mancanza di un corrispondente posto in organico nell’ufficio verso il quale si chiede il trasferimento; il diniego del trasferimento non può essere subordinato a valutazioni discrezionali o di opportunitò dell’Amministrazione.

tribunale_bologna

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