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Trasformazione del rapporto a tempo pieno

TRIBUNALE DI PERUGIA – Sentenza 14 giugno 2012

 

L’art. 5, comma 3 bis, del D.L. n. 726/84, conv. in legge n. 863/84, attribuiva – per il caso in cui il datore di lavoro avesse deciso di assumere personale a tempo pieno – ai lavoratori subordinati con rapporto di lavoro a tempo parziale, a cominciare da quelli che avevano trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, un diritto di precedenza. Tale norma, invocata dalla ricorrente, è stata abrogata dal D.Lgs. n. 61/00, il quale però – all’art. 5, 2 comma – conteneva una disposizione analoga, sia pur maggiormente circostanziata, confermando l’esistenza di un diritto di precedenza dei lavoratori a tempo parziale nei casi in cui il datore di lavoro intendesse assumere con rapporti a tempo pieno.

Il ricordato art. 5 è stato successivamente sostituito per effetto dell’art. 46 D.Lgs. n. 276/03 e, nella nuova formulazione, non riconosce più ai lavoratori part time un diritto di precedenza, prevedendo però che tale diritto possa essere attribuito in sede di contratto individuale di lavoro. Dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/03 il lavoratore subordinato a tempo parziale non aveva più, pertanto, un diritto di precedenza riconosciuto ex lege, potendo però tale diritto derivare da intese con il datore di lavoro. Siffatta disciplina è poi rimasta ferma nel tempo (salvo quanto si dirà fra poco) per i lavoratori del settore privato, mentre a quelli del settore pubblico il diritto in discorso è stato di nuovo attribuito dall’art. 3, comma 101, della legge n. 244/07.

A sua volta, l’art. 1, comma 44, della legge n. 247/07 ha inserito nel D.Lgs. n. 61/00 l’art. 12 ter, il quale riconosce nuovamente il diritto di precedenza (non a tutti i lavoratori a tempo parziale, ma) ai dipendenti che avessero trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

Quanto alla normativa di matrice collettiva rilevante in causa, va menzionato l’art. 25, comma 4, del CCNL, secondo il quale:

In caso di assunzione di personale a tempo pieno, la Società darà precedenza al personale a tempo parziale, già impegnato in precedenza a tempo pieno e in subordine a quello assunto a tempo indeterminato a tempo parziale, sempreché ne abbia fatto richiesta, svolga attività presso la stessa unità produttiva o presso lo stesso comune, in caso di pluralità di unità produttive nel medesimo ambito comunale e sia adibito alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l’assunzione …

Va poi ricordato l’accordo fra l’azienda e le OO.SS. del 13.1.2006, che – in relazione all’ampio contenzioso aperto dai lavoratori con contratti a termine – prevedeva, a date condizioni, il consolidamento dei rapporti di lavoro 1) dei dipendenti che lavorassero in azienda per effetto di pronunce giudiziali non ancora passate in giudicato ed inoltre 2) delle persone che in passato avessero lavorato in azienda con contratti a tempo determinato. Va infine menzionato l’accordo (azienda – OO.SS.) del 20.2.2008, che riconosceva il diritto di precedenza per posti a tempo pieno: a) ai dipendenti che avessero trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a partire dall’1.1.2008; b) ai dipendenti per i quali

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ricorressero le condizioni di cui all’art. 25 CCNL; c) a coloro che avessero consolidato il proprio rapporto di lavoro ai sensi del citato accordo del 13.1.2006, punto 1). Secondo l’intesa raggiunta, fra tali categorie sarebbe stata data preferenza a quella sub a).

Tale era dunque la normativa applicabile allorquando si verificarono i fatti per cui è causa. In particolare, l’attuale ricorrente – riammessa al lavoro presso Poste Italiane, quale addetta al recapito, per effetto di decisione giudiziale e che in sede di riammissione aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale – nel gennaio 2008 (difficile pensare ad un casuale collegamento fra la data della domanda e la, allora recentissima, emanazione della legge n. 247/07) chiese invano alla datrice di lavoro il ritorno al tempo pieno. Successivamente, l’attuale convenuta assunse a tempo pieno le quattro persone alle quali l’attrice ha fatto riferimento. Di tali assunzioni sono irrilevanti quelle della F., della P. e della B., perché assegnate ad unità produttive diverse da quella (U.) in cui operava la P.

Rileva invece l’assunzione di R.B., avvenuta il 14.4.2008, dal momento che il posto di lavoro assegnato alla R. era nell’ufficio di U. e che le mansioni della medesima erano quelle di portalettere. Dal testimoniale è emerso inoltre che la R. è stata assunta in relazione a quanto disposto dal punto 2 di un accordo del gennaio 2006: si tratta certamente della citata intesa del 13.1.2006.

Per effetto della normativa, di legge e contrattuale, all’epoca applicabile erano pertanto esistenti nel caso in esame, a favore dell’attrice, tutti i presupposti del diritto di precedenza: la P. aveva trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale; aveva poi avanzato la domanda di ritorno al tempo pieno; il posto di lavoro da coprire tramite assunzione si trovava nella stessa unità produttiva in cui la ricorrente operava ed esso riguardava le stesse mansioni dell’attrice.

D’altra parte, non rileva il fatto che ella sia stata riammessa al lavoro per effetto di sentenza all’epoca non ancora passata in giudicato: anteriormente al giudicato lei aveva, dopo il ripristino del rapporto di lavoro, i medesimi diritti ed i medesimi obblighi di tutti gli altri lavoratori, non essendo rinvenibili disposizioni normative in senso contrario. L’attrice aveva, pertanto, il diritto di precedenza qui invocato. Né potrebbe dirsi che vi fosse motivo per privilegiare la posizione della R. rispetto a quella della P., non ricorrendo – a favore della prima – le condizioni che, secondo l’accordo del 20.2.2008, avrebbero potuto giustificare una simile preferenza: ella era stata infatti assunta a tempo indeterminato, nel 2008, per effetto del punto 2 delle intese del 2006, mentre l’accordo del febbraio 2008 riguardava la trasformazione dei rapporti di personale già in servizio ed attribuiva una certa preferenza ad alcune categorie, fra le quali quella dei lavoratori che avessero consolidato il proprio rapporto per effetto del punto 1 degli accordi 2006.

Poiché dunque l’attrice aveva l’invocato diritto di precedenza e poiché la convenuta non ha adempiuto agli obblighi corrispondenti a tale diritto, P. va condannata a convertire il rapporto di lavoro della P. da tempo parziale a tempo pieno, con effetto dalla data (14.4.2008) in cui erano presenti tutte le condizioni per il riconoscimento del relativo diritto. La resistente dovrà inoltre risarcire la lavoratrice del danno subito come conseguenza dell’inadempimento, danno consistente nella differenza fra la retribuzione percepita dalla P. e quella che avrebbe ricevuto lavorando a tempo pieno. Sulle singole componenti di tale differenza competono interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo.

L’onere delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando:

– condanna la resistente a convertire il rapporto di lavoro della ricorrente da tempo parziale a tempo pieno con effetto del 14.4.2008, corrispondendo altresì alla P. una somma pari alla differenza fra la retribuzione percepita e quella che avrebbe ricevuto lavorando a tempo pieno dalla data sopra indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto alle singole componenti di tale somma e sino al saldo;

– condanna la convenuta a rifondere all’attrice le spese di lite, che si liquidano in Euro 4.200,00 per competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.

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