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Testo coordinato del decreto Ilva (convertito in legge)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2012 , n. 207

Testo del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (in Gazzetta
Ufficiale – serie generale – n. 282 del 3 dicembre 2012), coordinato
con la legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 231 (in questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni
urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di
occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di
interesse strategico nazionale».
Vigente al: 3-1-2013 Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Efficacia dell’autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi
di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale
1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale,
individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori
subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione
dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi
sia una assoluta necessita’ di salvaguardia dell’occupazione e della
produzione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare puo’ autorizzare, in sede di riesame dell’autorizzazione
integrata ambientale, la prosecuzione dell’attivita’ produttiva per
un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a
condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel
provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le
procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la piu’
adeguata tutela dell’ambiente e della salute secondo le migliori
tecniche disponibili.
2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la
prosecuzione dell’attivita’ produttiva sono esclusivamente e ad ogni
effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione
integrata ambientale, nonche’ le prescrizioni contenute nel
provvedimento di riesame. E’ fatta comunque salva l’applicazione
degli articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e
29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle
altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative
contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle
prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 e’ punita
con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato della societa’ risultante dall’ultimo bilancio approvato.
La sanzione e’ irrogata, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689, dal prefetto competente per territorio.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche
quando l’autorita’ giudiziaria abbia adottato provvedimenti di
sequestro sui beni dell’impresa titolare dello stabilimento. In tale
caso i provvedimenti

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di sequestro non impediscono, nel corso del
periodo di tempo indicato nell’autorizzazione, l’esercizio
dell’attivita’ d’impresa a norma del comma 1.
5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare riferisce semestralmente al Parlamento circa l’ottemperanza
delle prescrizioni (( contenute nel provvedimento di riesame
dell’autorizzazione integrata ambientale )) nei casi di cui al
presente articolo.
(( 5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente alle
competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione del
danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta,
sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefici.
))
Art. 2
Responsabilita’ nella conduzione degli impianti
1. Nei limiti consentiti dal presente decreto, rimane in capo ai
titolari dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo
1, comma 1, la gestione e la responsabilita’ della conduzione degli
impianti di interesse strategico nazionale anche ai fini
dell’osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via
amministrativa, e ferma restando l’attivita’ di controllo
dell’autorita’ di cui all’articolo 29-decies, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Art. 3
Efficacia dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data
26 ottobre 2012 alla societa’ ILVA S.p.A. Controlli e garanzie
1. L’impianto siderurgico della societa’ ILVA S.p.A. di Taranto
costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma
dell’articolo 1.
(( 1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Governo adotta
una strategia industriale per la filiera produttiva dell’acciaio. ))
2. L’autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26
ottobre 2012 alla societa’ ILVA S.p.A. con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n.
DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, contiene le
prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell’attivita’
produttiva dello stabilimento siderurgico della societa’ ILVA S.p.A.
di Taranto a norma dell’articolo 1.
(( 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per un periodo di trentasei mesi, la societa’ ILVA S.p.A. di
Taranto e’ immessa nel possesso dei beni dell’impresa ed e’ in ogni
caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al
comma 2, alla prosecuzione dell’attivita’ produttiva nello
stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi
quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ferma restando l’applicazione di tutte le
disposizioni contenute nel medesimo decreto.))
4. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai fini del monitoraggio dell’esecuzione delle prescrizioni
contenute nell’autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2,
e’ nominato, per un periodo non superiore a tre anni, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro della salute, un Garante, di indiscussa
indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla
attuazione delle disposizioni del presente decreto. Se dipendente
pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori ruolo per
tutta la durata dell’incarico.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e’
definito il compenso del Garante in misura non superiore a
duecentomila euro lordi annui. Si applica l’articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6. Il Garante, avvalendosi dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale nell’ambito delle competenze
proprie dell’Istituto ((, con il supporto delle Agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell’ambiente (ARPA-APPA), di cui al
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, )) e sentendo le rappresentanze
dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti
necessari che l’azienda, le amministrazioni e gli enti interessati
devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticita’
riscontrate nell’attuazione della predetta autorizzazione e
proponendo le idonee misure, ivi compresa l’eventuale adozione di
provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in
considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione. (( A tal
fine il Garante promuove, anche in accordo con le istituzioni locali,
iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare
la massima trasparenza per i cittadini, in conformita’ ai principi
della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione
del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in
materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus, il 25 giugno
1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Tale
attivita’ svolta dal Garante, nonche’ le criticita’ e le inadempienze
riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale di cui
al comma 5 dell’articolo 1. Dall’attuazione delle disposizioni del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
alle attivita’ di cui al presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))
Art. 4
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 3, comma 5, pari a 200 mila
euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nell’ambito della quota destinata alle azioni di sistema di cui alla
delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012. Il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

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