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Consiglio di Stato: autorizzazione al lavoro straordinario

N. 00227/2013REG.PROV.COLL.

N. 10744/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 10744/2001 RG, proposto dalla dott. …, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Di Martino e Luigi Adinolfi, con domicilio eletto in Roma, via dell’Orso n. 74,

contro

l’USL n. 15 di Caserta, in gestione liquidatoria, in persona del Direttore generale dell’ASL Caserta 1, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Iorio e Sergio Cardaropoli, con domicilio eletto in Roma, via Tacito n. 50,

per la riforma

della sentenza del TAR Campania – Napoli, sez. V, n. 4304/2001, resa tra le parti e concernente la corresponsione del trattamento economico all’appellante per svolgimento di lavoro straordinario;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Gestione liquidatoria intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del 16 novembre 2012 il Cons. Silvestro Maria Russo, nessuno presente per le parti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

 

FATTO e DIRITTO

1. – La dott.ssa Bianca Adinolfi, assistente medico in servizio presso l’USL n. 15 di Caserta (oggi, in gestione liquidatoria), dichiara d’aver constatato, a seguito di verifica da lei chiesta alla P.A. datrice di lavoro in data 5 maggio 1995, di non aver fruito di 15 giorni di congedo ordinario per il 1993 e di 33 giorni per il 1994.

La dott.ssa Adinolfi assume che tale mancato godimento è avvenuto per ragioni attinenti alla gestione dell’USL, onde ella ha chiesto, in data 30 maggio 1995, il trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute. Non avendo la P.A. fornitole risposta alcuna sul punto, la dott.ssa Adinolfi ha allora adito il TAR Napoli, deducendo in punto di diritto la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e lo sviamento di potere, in relazione a quanto dalla stessa P.A. certificato al riguardo della mancata fruizione delle ferie. L’adito TAR, con la sentenza n. 4304 dell’8 ottobre 2001, ha respinto la pretesa della ricorrente, in quanto la mancata fruizione del congedo ordinario non implica l’automatica corresponsione del trattamento economico sostitutivo.

2. – Appella allora la dott.ssa Adinolfi, con il ricorso in epigrafe, contestando l’erroneità della sentenza impugnata laddove,

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alla luce della certificazione citata da cui evincesi la prova dell’inadempimento della P.A. datrice di lavoro. Dal canto suo, dice l’appellante, quest’ultima nulla ha dimostrato in senso contrario, dal che il diritto dell’appellante all’invocato trattamento sostitutivo.

Resiste in giudizio la P.A. intimata, concludendo per il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 16 novembre 2012, nessuno presente per le parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

3. – L’appello non può esser condiviso e va respinto, per le ragioni di cui appresso.

Corretta s’appalesa invero la sentenza impugnata, laddove fa presente come il mancato godimento delle ferie da parte del pubblico dipendente di per sé sola non possa dare luogo al trattamento economico sostitutivo corrispondente. A differenza da ciò che afferma l’appellante, non basta, ai detti fini, la mera indicazione del numero complessivo dei giorni di ferie non godute per dimostrare l’inadempimento della P.A. datrice di lavoro e, quindi, la sussistenza del credito.

È noto infatti che, nel rapporto di pubblico impiego, la retribuibilità delle prestazioni di lavoro straordinario è condizionata all’esistenza di una formale e preventiva autorizzazione allo svolgimento di tali prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’ufficio. Essa svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’art. 97 Cost., dev’esser improntata l’azione della P.A. In particolare, la previa autorizzazione implica la verifica in concreto delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario. Anzi, la formale previa autorizzazione al lavoro straordinario deve costituire, per la P.A., anche lo strumento per la valutazione delle concrete esigenze di funzionamento delle proprie strutture quanto alla loro reale capacità di perseguire i compiti d’istituto, nonché all’organizzazione delle risorse umane ed alla loro adeguatezza, onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso alle prestazioni straordinarie costituisca elemento di programmazione dell’ordinario lavoro.

L’autorizzazione è altresì lo strumento per evitare che, mercè incontrollate erogazioni di somme di danaro per prestazioni di lavoro straordinario, siano superati i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio, con grave nocumento dell’equilibrio finanziario dei conti pubblici.

Per altro verso ancora, la normativa intende escludere che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo quelle ordinarie, individuate come punto di equilibrio fra le citate esigenze della P.A. ed il rispetto delle condizioni psico-fisiche del dipendente, possano creare per l’impiegato nocumento alla sua salute ed alla sua dignità personale.

4. – Sulla scorta di tali consolidati principi, non sembra sussistere il denunciato inadempimento da parte dell’USL, perché non consta che l’appellante abbia ottenuto un’autorizzazione né previa, né postuma allo svolgimento di dette presentazione.

Neppure è certo che ella abbia dovuto effettuarle per evidenti e serie ragioni d’istituto, indifferibili ed urgenti, tali, dunque, da non esser disconosciute come tali dalla P.A. datrice di lavoro. Il principio della indispensabilità della previa autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario subisce eccezione, invero, quando l’attività sia svolta sì per obbligo d’ufficio, ma, nel rispetto dei principi costituzionali testé evidenziati, con la precisazione che tale lavoro sia compiuto a fronte di esigenze indifferibili ed urgenti. Poiché, nondimeno, l’autorizzazione costituisce, per la P.A. e per il dirigente del servizio cui è assegnato il dipendente che svolge il lavoro straordinario, assunzione di responsabilità gestionale e contabile, allora anche nel caso dell’indifferibilità dall’autorizzazione non si può prescindere, sia pure ex post ed a sanatoria (cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI, 9 novembre 2010 n. 8626; id., III, 15 febbraio 2012 n. 783).

5. – In definitiva, l’appello è da rigettare, ma giusti motivi suggeriscono la compensazione integrale, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso n. 10744/2001 RG in epigrafe), lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 novembre 2012, con l’intervento dei sigg. Magistrati:

 

 

Alessandro Botto, Presidente FF

Vittorio Stelo, Consigliere

Dante D’Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Alessandro Palanza, Consigliere

 

 

 

 

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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