Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Non si possono “schedare” i partecipanti a una manifestazione sindacale

GARANTE PRIVACY – Nota 23 gennaio 2013, n. 368

Il Garante per la privacy ha vietato [doc. web n. 2192643] ad una Casa Circondariale il trattamento dei dati personali dei partecipanti a una manifestazione sindacale autorizzata che si è svolta, senza incidenti, all’esterno della struttura carceraria e al di fuori dall’orario di servizio.

Dagli accertamenti avviati dall’Autorità, su segnalazione di un segretario sindacale regionale, è emerso infatti che la Casa Circondariale, temendo la diffusione di informazioni su una circolare oggetto della protesta e quindi una violazione del segreto d’ufficio sanzionabile a livello disciplinare, ha raccolto i nominativi dei partecipanti, dati idonei a rivelarne l’appartenenza sindacale. La Casa Circondariale è così incorsa in un trattamento illecito perché, non essendo state riscontrate le violazioni temute, non è mai stato avviato alcun procedimento disciplinare, né nei confronti del segretario del sindacato che ha indetto la manifestazione, né nei confronti dei partecipanti.

Ulteriore profilo di illiceità ravvisato dal Garante consiste nei prolungati ed immotivati tempi di conservazione, eccedenti rispetto alla finalità di un loro impiego nell’ambito di un procedimento disciplinare, peraltro – come ricordato – mai avviato.

A seguito del divieto la Casa circondariale non potrà più trattare i dati dei partecipanti alla manifestazione, salva la loro conservazione esclusivamente per eventuali esigenze di tutela dei diritti in sede giudiziaria. La Casa circondariale dovrà, inoltre, informare della loro inutilizzabilità le amministrazioni alle quali li aveva comunicati (Ministero della Giustizia, Prefettura, Tribunale di sorveglianza, Provveditorato regionale). L’Autorità si è riservata, infine, con un autonomo procedimento la valutazione dei presupposti per l’eventuale contestazione di una sanzione amministrativa.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *