Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone
Grazie all’approvazione della Legge di Stabilità 2015, L. 190 del 24 dicembre 2014, il Jobs Act e i cinque decreti attuativi, forti della “dote” legata all’esonero contributivo triennale per le nuove assunzioni, ha cominciato il loro iter: dal Consiglio dei Ministri, in ordine sparso, sono passati per la firma dei Provvedimento al neo Presidente Mattarella.
E’ l’ennesimo ribaltone normativo del Mondo del Lavoro: negli ultimi quattro anni, i quattro governi e i rispettivi ministri del Lavoro, Sacconi, Fornero, Giovannini e Poletti, sono stati, infatti, protagonisti di ampie revisioni normative che hanno costretto a veloci cambi di prospettive.
Passata la stagione Fornero, i cui protagonisti sono stati gli esodati e una parziale riscrittura dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, il Jobs Act affronta la rigidità dell’offerta/domanda del mercato del lavoro in Italia con un occhio alle esperienze olandesi della flessibilità, a quelle spagnole dell’indennità di licenziamento e a quelle tedesche per mini jobs e per l’apprendistato.
Il lavoro a “tempo indeterminato a tutele crescenti” diventa il punto di partenza di ogni politica sul lavoro con poche, mirate eccezioni: per incentivare il ricorso al lavoro subordinato, e non a forme variamente identificabili come assimilate, viene scelto l’incentivo economico poiché, per ogni nuova assunzione, la Legge 190/2014 mette a disposizione un incentivo “a consumo” di € 8.060,00 annue a partire dall’anno 2015 e sino all’anno 2017.
Il beneficio contributivo è per tutti i datori di lavoro in regolarità contributiva, con l’esclusione dei soli datori di lavoro domestico, purché l’assumendo non abbia avuto nei sei mesi precedenti l’assunzione medesima un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il costo del lavoro, grazie a questo meccanismo, godrà, quindi, di una sensibile diminuzione ed il rapporto di lavoro subordinato sarà non solo “più conveniente” dei lavori a progetto, degli associati in partecipazione, delle Partite Iva ma soprattutto diventerà l’unica forma consentita di lavoro NON autenticamente autonomo poiché, con la norma che procederà al riordino delle forme contrattuali, le forme di lavoro “alternative” non saranno più consentite.
Un ingresso più conveniente in azienda trova anche un’uscita meno onerosa: le tutele crescenti prevedono un iter più veloce in caso di impugnazioni di licenziamenti e la reintegra solo per evidenti casi discriminatori per i neo assunti. Nell’intenzione del legislatore il tetto dei 15 dipendenti non sarà più il limite “psicologico” che ha disegnato la piccola media industria italiana e l’occupazione “buona” crescerà.
Fin qui tutto bene, o quasi; tuttavia è opportuno evidenziare alcune perplessità.
L’incentivo economico è “a consumo”: ciò significa che, al termine dell’importo stanziato per coprire i benefici, gli stessi non saranno più disponibili ed il rapporto di lavoro, inizialmente agevolato, ritornerà al valore ante Legge di Stabilità.
Non solo. Essendo l’incentivo triennale, sarà necessario che le varie Leggi di Stabilità provvedano a stanziare i fondi necessari di anno in anno: viene meno la certezza del diritto all’incentivo e la sua quantificazione.
Il tetto dei 15 dipendenti fa scattare una serie di obblighi normativi che non sono solo quelli legati all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori ma anche quelli previsti da altre normative, prima fra tutte la Legge 68/99 sul Collocamento Obbligatorio dei disabili, particolarmente sgradito agli imprenditori; viene meno anche il principio di uguaglianza di trattamento normativo fra assunti ante e post l’entrata in vigore del Decreto, discriminando lavoratori nella medesima azienda.
E’ difficile supporre che le nuove norme sul Mercato del Lavoro portino ad una diminuzione della disoccupazione: definirei 200.000 nuovi occupati una sovrastima. L’effetto nel breve periodo potrà essere quello della stabilizzazione dei rapporti di lavoro “in nero” e assimilati. La vera prova dei conti è nel lungo periodo, nella verifica della tenuta della “nuova occupazione” a tempo indeterminato oltre i 3 anni del beneficio contributivo e in presenza della nuova disciplina dei licenziamenti, così conveniente che, pur risarcendo il lavoratore licenziato con due mensilità per ogni anno di servizio, il saldo sarà più che positivo per l’azienda.
Da ultimo. E’ aumentato l’importo massimo per l’utilizzo di lavori occasionali accessori con utilizzo del “voucher lavoro”, personalmente li definisco “gratta & lavora”, che passa da € 5.000,00 ad € 7.000,00 annui. C’è da chiedersi quale politica industriale ci sia nell’imprenditore che va dal tabaccaio a comprare il sale, i francobolli e il voucher da consegnare al lavoratore. In qualche modo è un ritorno all’antico, al tempo delle “marchette” previdenziali che, dagli anni ’20 alla fine degli anni ’70, hanno certificato l’assolvimento di obbligo contributivi e previdenziali.
Mirella Di Lonardo
Bologna 4 marzo 2015